All’indomani della Rettifica intervenuta sull’elenco europeo dei rifiuti (EER), che ha coinvolto una lunga serie di CER dell’elenco europeo, la Commissione UE ha provveduto a fornire importanti orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti come pericolosi o non pericolosi.

Si tratta della Comunicazione 2018/C 124/01, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 9 aprile 2018, che, si legge nell’introduzione, “fornisce chiarimenti e orientamenti alle autorità nazionali, ivi incluse le autorità locali, e alle imprese (ad esempio per le autorizzazioni), riguardo alla corretta interpretazione e applicazione della pertinente normativa UE sulla classificazione dei rifiuti, in particolare la direttiva quadro sui rifiuti e l’elenco dei rifiuti”.

Ciò alla luce dell’importanza, nell’ambito dell’intera catena di gestione dei rifiuti, non solo della classificazione in sé, ma anche della comprensione delle circostanze in cui essi siano da considerare pericolosi.

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Il documento si compone di tre capitoli e quattro allegati. Il quadro generale e il quadro normativo di riferimento specifico sono presentati nei capitoli 1 e 2, il capitolo 3 contiene, invece, una guida generale alle fasi essenziali del processo di classificazione, rinviando le informazioni più dettagliate agli allegati.

Precisamente, l’allegato 1 contiene l’elenco dei rifiuti commentato, compresi anche esempi relativi a voci complesse, l’allegato 2 fornisce orientamenti in relazione all’esame della possibilità che le sostanze individuate siano pericolose e alla loro classificazione, e descrive le fonti di dati che forniscono informazioni pertinenti a tal fine. L’allegato 3 definisce gli approcci specifici per la determinazione delle caratteristiche di pericolo da HP1 a HP15. Infine, l’allegato 4 soccorre laddove sia necessario procedere al campionamento e/o all’esecuzione di analisi chimiche.

L’intento è, dunque, quello di promuovere, tra i gestori e le autorità, un approccio comune alla caratterizzazione e alla classificazione dei rifiuti, considerato che le modalità di attuazione delle norme sulla classificazione incidono notevolmente, ad esempio, sulla redditività della raccolta, sul metodo di riciclaggio e sulla scelta tra riciclaggio e smaltimento, con ripercussioni anche sull’utilizzo delle materie prime secondarie.

Questo è quanto sottolineava la stessa Commissione nella propria Comunicazione COM(2018)32 final, sulle possibili soluzioni all’interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti. In tale documento la Commissione aveva individuato quattro aree problematiche che minano all’attuazione del pacchetto sull’economia circolare, tra le quali segnalava, appunto, il mancato allineamento tra le norme europee che disciplinano la produzione e l’uso di sostanze chimiche e prodotti pericolosi, adottate per proteggere i cittadini e l’ambiente, e quelle relative alla gestione dei rifiuti, adottate con l’obiettivo di trattare i rifiuti pericolosi senza arrecare danni all’ambiente o alla salute umana.

E’ proprio con questi orientamenti sulla classificazione dei rifiuti che la Commissione persegue l’obiettivo di garantire un approccio più coerente tra le norme di classificazione delle sostanze chimiche e dei rifiuti.

Quanto alle altre aree problematiche, la stessa evidenziava, in primo luogo, che le informazioni sulla presenza di sostanze pericolose contenute nei prodotti non sono facilmente accessibili a chi tratta i rifiuti e li prepara per il recupero: da qui la necessità che anche i gestori dei rifiuti, posti alla fine della catena di approvvigionamento del bene, possano avere a disposizione tali informazioni, a beneficio della gestione dei rischi legati alle sostanze chimiche durante la riparazione e il recupero dei rifiuti.

Secondariamente, rilevava che i rifiuti possono contenere sostanze la cui presenza in prodotti nuovi non è più autorizzata, a causa del costante aggiornamento dell’elenco di sostanze vietate, che può far sì che una sostanza venga vietata in un secondo momento rispetto a quello della produzione del prodotto (sostanze ereditate).

Sottolineava, infine, che la mancata armonizzazione delle norme comunitarie sulla cessazione della qualifica di rifiuto rende difficile determinare in che modo un rifiuto diviene un nuovo materiale e un prodotto: urge, pertanto, una maggiore armonizzazione, per facilitare l’uso di materiali recuperati nel territorio dell’UE.

Con questi orientamenti tecnici, quindi, la Commissione realizza la prima tappa verso la piena coerenza tra le legislazioni che danno attuazione alle politiche in materia di rifiuti e prodotti chimici, allo scopo ultimo di ottenere materiali sicuri, adatti allo scopo e progettati per durare nel tempo, riciclabili e con un ridotto impatto ambientale.

Di questo, e di tutte le altre novità in materia, tratteremo approfonditamente nei prossimi appuntamenti formativi organizzati da Tuttoambiente:

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Per informazioni: formazione@tuttoambiente.it – 0523.315305


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