Il Reg. (UE) n. 2016/918, pubblicato sulla GUCE n. L156 del 14 giugno 2016, apporta modifiche al Reg. (CE) n. 1272/2008 (c.d. Regolamento CLP), al fine di adeguare quest’ultimo alla quarta revisione del GHS (ossia il Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche delle Nazioni Unite), di cui il sistema CLP tiene conto.
Come si legge nei Considerando del Reg. (UE) n. 2016/918, in seguito alla quarta revisione del GHS, il Reg. (UE) n. 487/2013 della Commissione ha introdotto una deroga all’etichettatura per le sostanze o le miscele classificate come corrosive per i metalli, ma non classificate per la corrosione della pelle o per gravi lesioni oculari. E’ dunque opportuno, secondo la Commissione Europea, “evitare la ridondanza nell’etichettatura delle miscele contenenti isocianati e alcuni componenti epossidici, pur mantenendo le informazioni specifiche tradizionali e ben note sulla presenza di queste sostanze particolarmente sensibilizzanti. L’indicazione di pericolo EUH208 non dovrebbe dunque essere obbligatoria se una miscela è già etichettata in conformità alle indicazioni di pericolo EUH204 e EUH205”. Il Regolamento CLP è dunque modificato di conseguenza (v. art. 1 del Regolamento qui in esame).
Il Reg. (UE) n. 2016/918 entra in vigore il 4 luglio 2016 ma, per espressa previsione dell’art. 2, si applica a decorrere dal 1o febbraio 2018. (GG)


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