Il reg. (CE) n. 1272/2008, conosciuto come CLP, contiene norme in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele. In particolare, le tabelle 3.1 e 3.2 del suo allegato VI (Classificazione ed etichettatura armonizzate di talune sostanze pericolose) elencano le sostanze pericolose che sono oggetto di una classificazione e un’etichettatura armonizzate: in tutte le versioni linguistiche del regolamento tali tabelle sono riportate solo in lingua inglese.
 
La tabella 3.1 è stata modificata più volte per rispecchiare il livello del progresso tecnico e scientifico mediante l’aggiunta, la soppressione o la modifica delle sostanze o della loro classificazione.
La tabella 3.2, invece, elenca le sostanze pericolose che sono oggetto di una classificazione e un’etichettatura armonizzate sulla base dei criteri di cui all’allegato VI della direttiva 67/548/CEE, abrogata con effetto a decorrere dal 1° giugno 2015.
 
Da qui, con il Regolamento (UE) 2018/669 del 16 aprile 2018 la Commissione UE è intervenuta, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, sul reg. CLP. Viene, quindi, sostituita parzialmente la tabella 3.1, affinché tutti i nomi delle sostanze chimiche della stessa figurino nella medesima lingua della versione linguistica del regolamento pubblicato, e si tenga conto dei cambiamenti apportati: le voci riportate nell’allegato VI del CLP corrispondenti alle voci che figurano nell’allegato del nuovo reg. 2018/669 sono sostituite da queste ultime. Occorre, precisa il nuovo regolamento, eliminare la tabella 3.2 sicché, conseguentemente, la tabella 3.1 è stata rinominata tabella 3 con effetto dal 1° giugno 2017, come da articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/776.
 
Il nuovo regolamento si applica a decorrere dal 1° dicembre 2019 anche se, in via derogatoria, le sostanze e le miscele possono essere classificate, etichettate ed imballate in conformità al CLP così modificato anche prima di tale data.


Condividi: