Dal Ministero dello Sviluppo Economico il D.M. 4 agosto 2016 (GU Serie Generale n.192 del 18-8-2016) recante “Definizione delle condizioni e modalità per il riconoscimento di una maggiore valorizzazione dell’energia di cogenerazione ad alto rendimento ottenuta a seguito della riconversione di esistenti impianti a bioliquidi sostenibili che alimentano siti industriali o artigianali”.
Secondo quanto previsto dal provvedimento (art. 3) gli interventi di conversione ammessi sono: interventi su impianti a bioliquidi già cogenerativi, la cui conversione consiste nella sostituzione del bioliquido con altro combustibile di alimentazione; interventi su impianti a bioliquidi non cogenerativi, la cui conversione consiste nella sostituzione dei bioliquidi con altro combustibile di alimentazione e nella trasformazione dell’assetto in cogenerativo e interventi di completo smantellamento di esistenti impianti a bioliquidi, fatte salve infrastrutture eventualmente riutilizzabili, con installazione di un nuovo impianto cogenerativo, ai sensi del D.M. 5 settembre 2011, alimentato da altro combustibile. Le modalità specifiche di accesso sono indicate all’art. 2.
Si prevede che, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento (19 agosto 2016), il Gse pubblichi le procedure applicative atte a precisare le modalità operative per l’accesso alle maggiorazioni previste. (SB)


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