31/10/2018
Combustione materiali vegetali
Quando è gestione di rifiuti?
Quando si brucia materiale vegetale è bene tenere presente che a determinate condizioni tale operazione può configurare una vera e propria forma di smaltimento di rifiuti, e quindi un’attività di gestione che deve, come tale, essere autorizzata.
Lo ha chiarito la Cassazione Penale, che nella sentenza n. 48397 del 24 ottobre 2018 ha affermato che l’art. 182, comma 6-bis, del D.L.vo 152/2006, esclude che costituisca smaltimento di rifiuti la combustione – che avvenga con le modalità ed alle condizioni descritte – di materiali che, per origine, non sono rifiuti, poiché vengono richiamati i materiali vegetali di cui all’art. 185, comma 1, lettera f) del medesimo decreto, che sono, appunto, esclusi dalla disciplina sui rifiuti.
Tale esclusione, precisa la Corte, non riguarda tutti i materiali vegetali ma soltanto “quelli che rispettino le ulteriori condizioni che la richiamata disposizione prevede, e che riguardano provenienza, natura e, soprattutto, destinazione successiva (normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzazione in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia)“.
Questo significa che tutto ciò che non presenta tali requisiti è da considerarsi rifiuto, soggetto alla disciplina ordinaria ed alle relative sanzioni, quali quelle previste per la gestione non autorizzata, di cui all’art. 256 del medesimo D.L.vo 152/2006 (“e, nel caso i fatti siano commessi in territorio soggetto alla disciplina emergenziale, a quelle previste dal quasi speculare articolo 6 della Legge 210/2008″).
In definitiva, le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli dei materiali vegetali di cui all’art. 185, comma 1, lettera f), effettuate con le modalità ed alle condizioni indicate dall’art. 182, comma 6-bis non costituiscono smaltimento e quindi non rientrano tra le attività di gestione dei rifiuti, perciò non integrano alcun illecito. Al di fuori di tali modalità e condizioni, invece, non opera alcuna deroga e divengono applicabili le sanzioni previste dall’art. 256 per l’illecita gestione di rifiuti.
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