Il MASE, con la risposta all’interpello n. 110134 del 14 giugno 2024, è intervenuto per fornire chiarimenti sull’applicazione della disciplina derivante dalla classificazione dei rifiuti di origine vegetale galleggianti nelle acque lacustri ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera b-ter del D.lgs. n. 152 del 2006 e relativa gestione ai sensi della legge 17 maggio 2022 n. 60.

In particolare, il MASE ha chiarito che se i materiali di origine vegetale galleggianti nelle acque di mari, laghi e fiumi vengono raccolti con altri rifiuti di origine antropica, presenti in percentuale rilevante, per poi essere destinati ad operazioni di cernita o altre operazioni di gestione dei rifiuti presso specifici impianti o centri, si configura la fattispecie introdotta con la legge 17 maggio 2022 n. 60, all’art. 183, comma 1, lett. b-ter, punto 6-bis, secondo cui i rifiuti volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune, sono classificati come rifiuti urbani e, pertanto, in assenza di metodologie e attrezzature che permettono la selezione a monte dei materiali di origine vegetale rispetto ai rifiuti di origine antropica, gli stessi assumono la qualifica di rifiuto e come tali dovranno essere gestiti ai sensi di legge.

Circa la competenza gestionale e finanziaria, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 2, terzo comma, e 3, quarto comma, della legge n. 60 del 2022, i Comuni territorialmente competenti, nelle modalità previste dall’art. 198 del D.lgs n. 152 del 2006, nel caso di ormeggio di un’imbarcazione in aree non comprese nella competenza territoriale di un’Autorità di sistema portuale, sono tenuti a disporre il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati ovvero di quelli volontariamente raccolti in acqua in apposite strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in prossimità degli ormeggi, sostenendo i costi di gestione di detti rifiuti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti o alla tariffa istituita in luogo di essa.

Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 60 del 2022, le suddette autorità competenti possono organizzare specifiche campagne di pulizia, di propria iniziativa o su istanza dei soggetti promotori di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Il MASE ha infine precisato che le Province e le Autorità di bacino non rientrano tra i soggetti promotori delle campagne di pulizia; tuttavia, è auspicabile che le stesse collaborino con tutti gli enti preposti ai fini della corretta gestione delle aree demaniali.

 


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