24/02/2017
Compostaggio di comunità
In Gazzetta il D.M. n. 266/2016
In vigore dal 10 marzo 2017 il D.M. 29 dicembre 2016, n. 266 che stabilisce i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici.
Il compostaggio è un processo biologico che consente di trasformare le materie organiche (scarti di cucina, foglie, liquame, ecc.) in fertilizzante, che può essere successivamente utilizzato come ammendante. In particolare, il compostaggio di comunità è definito dall’art. 183, comma 1, lett. qq-bis) del D.Lgs. 152/2006 come quello “effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti”.
La procedura semplificata prevede che l’attività sia intrapresa dall’organismo collettivo previo invio di una segnalazione certificata di inizio attività al comune territorialmente competente redatta secondo le forme dell’Allegato I e contenente il regolamento sull’organizzazione dell’attività di compostaggio, adottato dall’organismo collettivo, vincolante per le utenze conferenti (Allegato 2).
Il compost in uscita dal processo di compostaggio deve rispettare i parametri elencati nell’Allegato 6, quali l’umidità compresa tra 30 e il 50 per cento; la temperatura massima non superiore ai 2 gradi centigradi rispetto a quella ambientale; il pH compreso tra 6 e 8,5; le frazioni estranee, diverse da quelle indicate nell’articolo 5, devono essere inferiori al 2 per cento in peso e devono essere assenti le frazioni pericolose.
Specifiche disposizioni, inoltre, sono previste per le attività di compostaggio di quantità di rifiuti inferiori a 1 tonnellata.
Il regolamento risponde all’esigenza di introdurre l’attività di compostaggio di comunità quale modalità innovativa di gestione dei rifiuti urbani biodegradabili, al fine di una riduzione del loro conferimento in discarica attraverso l’attività di riciclaggio, conformemente a quanto disposto dalle direttive europee. (GG)
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