Tema ancora oggi dibattuto è quello relativo agli obblighi sanciti dall’art. 271, comma 7-bis del D.L.vo 152/2006 introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. d), del d.lgs. 102/2020. La norma impone l’obbligo per i gestori degli stabilimenti che utilizzano nei cicli produttivi da cui originano le emissioni le sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, di inviare all’autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

Come previsto dall’art. 271, comma 7-bis del D.L.vo 152/2006, a seguito della relazione presentata dagli stabilimenti, l’autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell’autorizzazione. Pertanto, ai fini dell’adeguamento alle prescrizioni dell’articolo 271, comma 7-bis, il comma 3 dell’art. 3 del D.Lvo 102/2020 stabilisce che i gestori degli stabilimenti ed installazioni esistenti (in esercizio al 28 agosto 2020) dovranno presentare una domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025 o entro una data precedente individuata dall’autorità competente. La norma precisa inoltre che l’adeguamento, anche su richiesta dell’autorità competente, può essere altresì previsto nelle domande di rinnovo periodico dell’autorizzazione o relative a modifiche sostanziali presentate prima del 1° gennaio 2025.

Ciò premesso, sorgono dubbi con riguardo, appunto, ai casi di rinnovo periodico delle autorizzazioni…qualora il rinnovo sia stato chiesto prima del 1° gennaio 2025 viene rispettato quanto stabilito dall’art. 3, comma 3, del D.L.vo 102/2010?

In tal caso, andrebbe analizzato l’esito della relazione presentata ai sensi dell’art. 271, comma 7-bis e verificare se l’Autorità competente ha dato indicazioni in merito alle valutazioni sulla fattibilità tecnico-economica della sostituzione delle sostanze pericolose indicate nella relazione e sull’eventualità dell’aggiornamento dell’atto autorizzatorio a seguito di tale valutazione.

La norma (art. 3, comma 3 del D.L.vo 102/2020) è chiara nel ritenere che l’adeguamento ai contenuti dell’esito della relazione può essere previsto anche nelle domande di rinnovo periodico.

Per maggior chiarezza, si riporta qui sotto uno schema allegato alla documentazione di Regione Lombardia con riguardo agli obblighi ex art. 271, comma 7 bis, D.L.vo 152/2006.

 

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