12/11/2019
Consorzio Recupero Vetro (CoReVe)
Approvato lo Statuto
Rifiuti rifiuti da imballaggioCon il D.M. 22 ottobre 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 2019), il Ministero dell’ambiente ha approvato lo Statuto del Consorzio Recupero Vetro (CoReVe). In particolare, il decreto definisce:
-la struttura e l’attività del CoReVe (titolo I)
-gli organi interni del CoReVe (titolo II)
-le disposizioni generali, finanziarie e transitorie finali del CoReVe (titolo III)
Cosa fa il CoReVe? (artt. 1 e 3 dello Statuto)
Il Consorzio non ha fini di lucro ed è costituito per concorrere a conseguire gli obiettivi di riciclo e di recupero di tutti i rifiuti di imballaggio in vetro immessi al consumo nel territorio nazionale. In particolare, il CoReVe razionalizza, organizza, garantisce, promuove ed incentiva:
a) in via prioritaria, il ritiro dei rifiuti di imballaggi in vetro, conferiti al servizio pubblico, su indicazione del Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI);
b) il recupero ed il riciclo dei rifiuti di imballaggio in vetro;
c) l’utilizzo dei prodotti e dei materiali ottenuti dal recupero e dal riciclo dei rifiuti di imballaggi in vetro;
d) lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in vetro.
Il Consorzio opera su tutto il territorio nazionale nel rispetto dei criteri e dei princìpi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e di libera concorrenza, garantendo il ritiro, la raccolta, il recupero e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggi in vetro in via sussidiaria all’attività di altri operatori economici del settore, senza limitare, impedire o comunque condizionare direttamente né indirettamente il fondamentale diritto alla libertà d’iniziativa economica individuale.
Chi può partecipare a CoReVe? (art. 2 dello Statuto)
Possono partecipare al Consorzio:
a) fabbricanti e trasformatori di imballaggi in vetro, nonché importatori di imballaggi in vetro vuoti;
b) fornitori di materiali di imballaggio in vetro, categoria che comprende i produttori e gli importatori di materie prime di imballaggio;
c) recuperatori e riciclatori che non corrispondono alla categoria dei produttori, come definiti ai sensi dell’art. 218, comma 1, lettere l), m), n) ed o) del decreto legislativo n. 152 del 2006 previo accordo con gli altri consorziati.
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