Il Ministero dell’economia ha precisato, con propria circolare n. 31/E/2013 ha fornito delucidazioni in merito alla possibilità di fruire del c.d. bonus ambientale (art. 6, commi 13-19, L. n. 388/2000, peraltro abrogati dal D.L. n. 83/2012), che prevede il riconoscimento della detassazione per investimenti ambientali.
In particolare i tecnici del Ministero hanno precisato che il suddetto bonus è sempre negato se il contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi, non esprime la volontà di fruire dell’agevolazione. Tale chiarimento si è reso necessario in quanto numerosi contribuenti hanno sì indicato l’investimento ambientale realizzato in bilancio, ma hanno omesso di indicare il bonus nella dichiarazione dei redditi: conseguentemente, svariati Uffici periferici hanno negato alle imprese – per gli investimenti eseguiti entro il 25 giugno 2012 – l’utilizzo della relativa agevolazione. Non è stata pertanto ritenuta applicabile, a tale fattispecie, la procedura di correzione degli errori contabili in quanto la mancata indicazione del bonus non costituisce un mero errore contabile, bensì una scelta discrezionale dei contribuenti, che spesso hanno omesso di indicare la deduzione per “ragioni prudenziali frutto di scelta discrezionali”. (GG)


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