Entra in vigore oggi, 9 novembre 2021, la Legge 8 novembre 2021, n. 155 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile. In particolare, l’art. 1, comma 3 del D.L. 120/2021 stabiliva la previsione di un “Piano nazionale di coordinamento per l’aggiornamento tecnologico e l’accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”; la legge di converisione del D.L. ha precisato, tramite l’introduzione del comma 4-bis, che in attuazione del Piano nazionale di cui al comma 3, sono emanati indirizzi e definite procedure operative e di coordinamento, denominate Sistema aereo di vigilanza antincendio (SAVA), volte ad agevolare l’integrazione nel dispositivo operativo nazionale degli aeroporti nazionali, delle aviosuperfici, delle elisuperfici e delle idrosuperfici. .

Inoltre, si segnala l’introduzione di alcuni articoli:

  • dell’art. 1-bis, che stabilisce misure per l’incremento dell’operatività e della funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  • dell’art. 1-ter, inerente le misure per le assunzioni previste per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  • dell’art. 7 ter inerente che interventi delle regioni per il rimboschimento compensativo delle superfici bruciati. Questa ultima norma, in particolare, consente alle regioni di individuare, nell’ambito dello stesso bacino idrografico e limitatamente ai terreni di proprietà del demanio regionale, superfici nude ovvero terreni saldi da sottoporre a rimboschimento compensativo delle superfici bruciate e, al fine di individuare i siti più idonei, le regioni possono avvalersi del contributo scientifico di università ed enti di ricerca utilizzando tutti i sistemi di rilevazione e analisi a disposizione di questi ultimi.

 

In ultimo, si segnala anche una modifica del TUA: all’art. 7 del Decreto-legge 120/2021 la legge di conversione ha difatti inserito un nuovo comma 3-bis il quale stabilisce che: “All’articolo 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola: “meteorici” sono inserite le seguenti: “o vulcanici“.


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