La Corte di Cassazione penale, con sentenza n. 19986 del 20 maggio 2021, ribadisce la sua posizione con riferimento all’art. 318 ter del TUA, puntualizzando che “gli art. 318-bis e ss. d.lgs. 152/06 non stabiliscono che l’organo di vigilanza o la polizia giudiziaria impartiscano obbligatoriamente una prescrizione per consentire al contravventore l’estinzione del reato e l’eventuale mancato espletamento della procedura di estinzione non comporta l’improcedibilità dell’azione penale”.

Si rammenta che l’art. 318 bis limita l’applicazione della parte VI bis del TUA alle sole “ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette” e che ex art. 318 ter “allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un’apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall’ente specializzato competente nella materia trattata”.

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Il fatto che il termine “impartisce” sia considerato come una mera facoltà e che la maggior parte delle interpretazioni delle procure limiti l’applicazione di queste norme alle sole contravvenzioni punite con pena disgiunta (ammenda o arresto) riduce ovviamente notevolmente la portata di questo potenzialmente importante istituto.

(SM)


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