Con il decreto 13 aprile 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2018, il Ministero dell’Interno ha definito i contributi per gli interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Si tratta dei contributi disposti al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2018-2020, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per il 2018, 300 milioni per il 2019 e 400 milioni per il 2020 (Legge 205/2017).
 
Relativamente al 2018, i Comuni erano tenuti a comunicare le richieste di contributo al Ministero dell’interno entro il termine perentorio del 20 febbraio 2018 (20 settembre 2018 per il 2019 e 20 settembre 2019 per il 2020).
 
I contributi per gli interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio sono assegnati, fino a concorrenza delle risorse disponibili, ai comuni indicati dalla posizione dal n. 1 al n. 146 dell’allegato 2 del decreto. Quanto all’erogazione del contributo, la prima quota, pari al 20 %, aveva il termine fissato al 15 aprile 2018, quella del 60 % sarà erogata entro il 30 novembre 2018, previa verifica dell’avvenuto affidamento dei lavori, e il restante 20 % sarà erogato previa trasmissione, al Ministero dell’interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori.
 
Il decreto precisa, infine, che nel caso in cui, prima dell’erogazione del primo acconto, il Comune assegnatario rinunci al contributo, si procederà con lo scorrimento della graduatoria, dandone comunicazione via PEC agli enti interessati: i termini per l’erogazione dei contributi e per l’affidamento dei lavori decorreranno dalla data di comunicazione al nuovo beneficiario dell’avvenuta assegnazione del contributo.


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