Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2021 è stato pubblicato il Decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

In particolare, l’art 9 del provvedimento – Misure urgenti in materia di controlli radiometrici – dispone che: “1. All’articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle more dell’approvazione del decreto di cui al comma 3 e non oltre il 30 settembre 2021, continua ad applicarsi l’articolo 2 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e si applica l’articolo 7 dell’Allegato XIX al presente decreto».

Il comma 3 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101, che ha stabilito norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, ha previsto difatti che, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, dovranno essere determinate:

a) le modalita’ esecutive della sorveglianza radiometrica, individuate secondo norme di buona tecnica e i contenuti della relativa attestazione;

b) l’elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti in metallo oggetto della sorveglianza, individuati con riferimento ai prodotti e semilavorati completamente in metallo ed in ragione della loro rischiosita’ e diffusione, nonche’ prevedendo forme semplificate delle procedure di controllo per i semilavorati e prodotti costruiti in serie o comunque standardizzati. L’aggiornamento dell’elenco potra’ essere effettuato, sulla base delle variazioni della nomenclatura combinata, come stabilite dai regolamenti dell’Unione europea per i medesimi prodotti, con decreto del Ministero dello sviluppo economico adottato su proposta dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

c) i contenuti della formazione da impartire al personale dipendente per il riconoscimento delle piu’ comuni tipologie di sorgenti radioattive ed al personale addetto alla sorveglianza radiometrica, per l’ottimale svolgimento delle specifiche mansioni;

d) le condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciati dai paesi terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell’espletamento delle formalita’ doganali.

L’art. 9 del nuovo Decreto-legge stabilisce che, nelle more dell’approvazione di tale decreto di cui al comma 3 e non oltre il 30 settembre 2021, si dovrà applicare quanto stabilito nella disciplina realtiva all’esposizione da radiazioni ionizzanti conteuta nell’art. 2 e nell’art. 7 dell’allegato XIX del Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

 

TuttoAmbiente consiglia:
Scuola di Perfezionamento sul Testo Unico Ambientale


Condividi: