Entra in vigore oggi, 22 settembre 2022, la Legge 21 settembre 2022, n. 142 di conversione del D.L. 9 agosto 2022, n. 115 recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”, cosiddetto “Decreto Aiuti-bis“.

La Legge di conversione conferma sostanzialmente le disposizioni del Decreto-legge in tema di emergenza idrica e servizio idrico integrato, confermando che gli enti di governo dell’ambito che non abbiano ancora provveduto all’affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto dall’articolo 149-bis del D.L.vo 152/2006, debbano adottare gli atti di competenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto-legge (e quindi entro l’8 novembre 2022).

Viene confermato, inoltre, in tema di VIA il nuovo procedimento autorizzatorio accelerato regionale (PAUAR) per settori di rilevanza strategica, disciplinato dal nuovo art. 27 ter del D.L.vo 152/2006.

Si segnala, inoltre, l’inserimento dell’art.16 bis recante “Anagrafe delle occupazioni permanenti del sottosuolo“: per le occupazioni permanenti del territorio di competenza degli enti territoriali, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi ed altri servizi a rete, comprensive degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete, i comuni percettori del canone comunicano al sistema informativo i dati relativi al concessionario e alle opere già realizzate, nonchè le caratteristiche strutturali dell’occupazione e ogni altra informazione utile alla piena conoscenza del manufatto.

In ultimo, si segnala che l’art. 3 del provvedimento stabilisce che: “All’articolo 30, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

La nuova disposizione, quindi, estende al 31 dicembre 2022 l’obbligo di notifica in capo alle imprese che intendono esportare fuori dall’UE rottami ferrosi, previsto dall’art. 30 del D.L. 21/2022.

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