La legge di conversione del Decreto Bollette ed Energia entra in vigore oggi, 29 aprile 2022, e porta con sé non poche novità in tema di energia, sottoprodotti, impianti e iter autorizzativi.

Il 28 aprile 2022 è stata, infatti, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 la Legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34 del Decreto-Legge 1° marzo 2022, n. 17 recante: “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali“, il cd. “D.L. Bollette”.

Si confermano quindi, seppur con modifiche, diverse misure finalizzate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nonché misure strutturali e di semplificazione in materia energetica e per il rilancio delle politiche industriali.

In particolare, si segnalano le seguenti disposizioni:

a) Anzitutto, si segnala che è stato confermato, all’art. 4, il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese energivore, ossia alle imprese a forte consumo di energia di cui al Decreto del MiSE 21 dicembre 2017.

Inoltre, alla citata disposizione è stato aggiunto il comma 5-bis che introduce una disciplina favorevole – solo fino al 31 dicembre 2022 – per gli impianti di produzione di cemento autorizzati alle operazioni di recupero energetico rifiuti (R1). Nello specifico, si dispone che, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, nel caso di svolgimento di operazioni R1 con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all’anno si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico.

b) L’art. 5 prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale.

c) L’art. 9 reca, invece, una serie di importanti semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili in aree idonee.

d) All’art. 10-bis viene consentita nelle aree industriali – in deroga agli strumenti urbanistici comunali e agli indici di copertura esistenti – l’installazione di impianto solari fotovoltaici e termici che coprono una superficie non superiore al 60% dell’area industriale di pertinenza.

e) L’art. 11 reca regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola.

f) Si conferma, all’art. 12, la semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee.

g) Viene aggiunto l’art. 12-bis che amplia la possibilità di utilizzo dei sottoprodotti da attività agricole e agroindustriali per la produzione di biogas e di biometano (v. punti 2 e 3 della Tabella 1. A dell’Allegato al DM 23 giugno 2016).

h) Vengono confermate, all’art. 16, una serie di misure volte a fronteggiare l’emergenza caro energia attraverso il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi.

i) Si segnala, inoltre, che l’art. 36 del provvedimento apporta una serie di modifiche in materia di procedure di valutazione ambientale. Nello specifico, risultano modificati l’art. 8, l’art. 23, comma 3, e l’art. 24, comma 4 del Dlgs. 152/2006, con la conseguenza che risultano snellite le procedure di VIA e VAS.

j) Confermata, la riscrittura dei commi 1, 2, 3, 4 dell’art. 72 del D.L.vo 31 luglio 2020, n. 101, nonché la sostituzione dell’allegato XIX del medesimo decreto, che regolamenta la sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo.

La nuova formulazione dell’art. 72 del D.L.vo 101/2020 definisce peraltro il superamento della disciplina transitoria sui controlli radiometrici precedentemente prevista.


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