29/03/2022
Conversione del D.L. "Sostegni ter": novità per i RAEE (e non solo)
In vigore dal 29 marzo la Legge 28 marzo 2022, n. 25
energia rinnovabile RAEE RifiutiEntra in vigore oggi, 29 marzo, la Legge 28 marzo 2022, n. 25 di conversione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (cosiddetto “Sostegni-ter”) recante: “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonchè per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”.
La legge di conversione, oltre a confermare le misure volte a ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese energivore, apporta anche diverse modifiche al testo del decreto-legge, tra le quali si segnalano:
- l’abrogazione dell’art. 16 del provvedimento che stabiliva interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili, ora sostituito dall’art. 15 bis rubricato “Ulteriori interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili“;
- l’art. 14 bis che stabilisce un contributo per la riduzione dei costi dell’energia elettrica per apparecchiature necessarie al mantenimento in vita;
l’art. 18 bis che stabilisce misure temporanee per la raccolta e il trattamento dei RAEE del raggruppamento 3 di cui all’allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 18. Difatti, al fine di consentire la corretta raccolta e l’adeguato trattamento di talune categorie di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e di promuovere pratiche virtuose di recupero dei rifiuti in un’ottica di economia circolare dal 29 marzo sono adottate le seguenti misure straordinarie e temporanee per la gestione dei rifiuti del raggruppamento 3:
a) il deposito preliminare alla raccolta presso i distributori di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, e il deposito presso i centri di raccolta di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, del medesimo decreto legislativo, fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione degli incendi, sono consentiti fino ad un quantitativo massimo doppio rispetto a quello previsto dalla normativa vigente, adottando le cautele necessarie a garanzia della sicurezza degli spazi allo scopo utilizzati;
b) ai soggetti titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti rilasciata ai sensi dell’articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto legislativo, per le operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13), nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei piani di emergenza, è consentito l’aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo dell’80 per cento, a condizione che detto limite rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006. La presente disposizione si applica anche ai titolari di autorizzazione per l’effettuazione di operazioni di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ferme restando le quantita’ massime fissate dall’allegato 4 al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, e dai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.
- l’art. 26 ter che reca misure a sostegno dei produttori e contrasto allo spreco. Al fine di evitare gravi fenomeni di spreco alimentare, nel rispetto del regolamento (CE) n. 853/2004 del 29 aprile 2004, le operazioni di congelamento delle carni fresche sono effettuate senza indebiti ritardi ovvero entro la data di scadenza relativa al prodotto refrigerato, purchè le carni da destinare al congelamento siano sottoposte ad adeguate misure di controllo igienico sanitario ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004, e correttamente identificate ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011. L’efficacia della presente disposizione è tuttavia subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.