Il Decreto-Legge n. 192 del 31 dicembre 2014 (c. Milleproroghe) è stato convertito nella Legge n. 11 del 27 febbraio 2015 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28 febbraio 2015.
Tra le novità più significative si segnalano, all’art. 9 “Proroga dei termini in materia ambientale”, dispone la proroga al 31 dicembre 2015 del termine a partire dal quale vige il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. p), D.L.vo 13 gennaio 2003, n. 36.
Il successivo comma 2 contiene, invece, disposizioni in materia di dissesto idrogeologico, prevedendo il 30 giugno 2015 come nuovo termine per procedere alla pubblicazione del bando di gara o all’affidamento dei lavori per quanto attiene gli interventi di messa in sicurezza del territorio. Il mancato rispetto di detto termine, secondo quanto previsto dalla Legge di stabilità 2014 (L. 27 dicembre 2013, n. 147, cfr. art. 1, comma 111), modificata dal Decreto Milleproroghe, comporterà la revoca del finanziamento statale e la contestuale rifinalizzazione dello stesso ad altri interventi contro il dissesto idrogeologico. L’art. 9, comma 3 del D.L. Milleproroghe, in materia di SISTRI, prevede un posticipo al 1 aprile 2015 per l’entrata in vigore delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 260-bis, commi 1 e 2, D.L.vo n. 152/2006 per i casi di mancata iscrizione al sistema SISTRI e di mancato pagamento del relativo contributo di iscrizione. Infine, l’ultimo comma dell’art. 9 stabilisce la data del 30 settembre 2015 come termine entro il quale esercitare, su proposta del Ministero dell’ambiente, il potere sostitutivo del Governo (anche con la nomina di appositi commissari straordinari) al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia UE in ordine all’applicazione della Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane.
Sono stati, altresì, inseriti ulteriori commi all’art. 9: il comma 4-bis, in tema di AUA per la costruzione e l’esercizio del Parco Tecnologico prevede il termine di 120 giorni ( e non più di 60) per il Seminario nazionale in cui analizzare tutti gli aspetti tecnici relativi al Parco Tecnologico ,di cui al D.Lgs. n. 31 del 15 febbraio 2010, art. 27; proroghe al 31 dicembre 2015, per le attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata, ex art. 11 del D.L. n. 1 del 14 gennaio 2013, recante “Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l’avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile”. Tali proroghe, come disposto dal nuovo comma 4-quinquies, sono disposte nelle more della riorganizzazione del ciclo dei rifiuti in Campania. Sempre al 31 dicembre 2015 è prevista altresì la proroga per l’efficacia dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3554 del 5 dicembre 2006, recante “Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza, determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto”.
Al nuovo art. 9 bis, è prevista una proroga per la Commissione istruttoria dell’AIA nell’esercizio delle proprie funzioni, fino al subentro dei nuovi componenti.
Infine, è disposta una proroga al 31 dicembre 2015, per gli adempimenti relativi all’integrazione dei libretto di centrale per gli impianti termici civili, di cui all’art. 11, comma 7 del D.L. n. 91 del 24 giugno 2014, convertito nella L. 116 dell’11 agosto 2014. (RT)


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