Il 14 luglio 2024 è entrata in vigore la Legge 12 luglio 2024, n. 101 che converte, con modificazioni, il Decreto-Legge 15 maggio 2024, n. 63 (“Decreto Agricoltura”), recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2024.

In particolare, si segnala l’articolo 5 che vieta l’installazione di impianti fotovoltaici a terra nelle zone classificate come agricole dai piani urbanistici, ma consente interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino un incremento dell’area occupata, inclusi quelli nelle cave già oggetto di ripristino ambientale o con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché nelle discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati. Sarà tuttavia possibile realizzare impianti fotovoltaici in aree agricole in caso di progetti finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile o finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) o da altri progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR. Inoltre, sono fatti salvi i “progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del provvedimento, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi“.

L’articolo 5 della legge di conversione interviene anche sui contratti, compresi quelli preliminari, di concessione del diritto di superficie sui terreni nelle aree interessate per l’installazione e l’esercizio di impianti da fonti rinnovabili, stabilendo che la durata non puo’ essere inferiore a sei anni e chiarendo la procedura per il rinnovo. Inoltre, prevede che le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica svolte tramite impianti fotovoltaici con moduli a terra per la parte eccedente il limite di agrarietà previsto dall’articolo 1, comma 423, della Legge 23 di cembre 2005, n. 266 determinano il reddito d’imposta nei modi ordinari (questa previsione riguarda gli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025).

Sempre in materia di energia, sono introdotte misure urgenti per garantire la continuità produttiva agli impianti di biogas e biometano alimentati con biomasse agricole (articolo 5-bis). In particolare, è prevista la possibilità di consumare biometano nell’ambito del medesimo sito di produzione o in altro sito “purché il produttore sia soggetto alle istruzioni del cliente medesimo sulla base di un accordo di compravendita del biometano prodotto che preveda un prezzo medio mensile nullo delle garanzie d’origine e che consenta un beneficio analogo a quello che deriverebbe dall’applicazione delle predette disposizioni relative al regime di autoconsumo in sito“.

Si segnalano inoltre l’art. 11 che introduce misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche e l’art. 12 che istituisce il Dipartimento per le politiche del mare.

Infine, il Capo V dedicato alle misure urgenti per le imprese di interesse strategico nazionale.
 

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