13/09/2016
Corpo Forestale dello Stato
In GU le nuove norme sull'accorpamento con l’Arma dei Carabinieri
Con il D.L.vo 19 agosto 2016, n. 177 (pubblicato sulla GU n. 213 del 12 settembre 2016 ed in vigore dal successivo 13 settembre) sono state dettate le “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
Conformemente con quanto previsto dai principi di delega sulla riorganizzazione delle forze di polizia contenuti nella L. n. 124/2015, il Decreto in questione disciplina, oltre agli aspetti di razionalizzazione e di potenziamento dell’efficacia delle funzioni di polizia, anche l’assorbimento del Corpo forestale dello Stato, l’attribuzione delle relative funzioni, risorse strumentali e finanziarie, nonchè il conseguente transito del personale del medesimo Corpo.
A quest’ultimo proposito occorre fare riferimento agli artt. 7-17, che dispongono innanzitutto l’assorbimento nell’Arma dei Carabinieri, con l’eccezione delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (per le competenze di quest’ultimo v. art. 9), nonché delle funzioni attribuite alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza ai sensi dell’art. 10 (es. ordine e sicurezza pubblica, soccorso in montagna, ecc.) e delle attività cui provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’art. 11 (es. certificazione in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione).
Sono poi dettate disposizioni concernenti la riorganizzazione dell’Arma dei carabinieri in conseguenza dell’assorbimento del Corpo forestale dello Stato (art. 8), il trasferimento di risorse logistiche, strumentali e finanziarie del Corpo forestale dello Stato (art. 13), e l’inquadramento del personale (artt. 14-17). (GG)