Con il Decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 228, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2018, è stata modificata ed integrata la normativa relativa alla razionalizzazione delle funzioni di polizia ed all’assorbimento del Corpo forestale dello Stato, disposta con il D.L.vo 177/2016, in vigore dal 13 settembre 2016. Quest’ultimo decreto (qui il testo integrale: D.L.vo 177/2016) disciplina, precisamente, non solo la razionalizzazione e il potenziamento dell’efficacia delle funzioni di polizia e l’assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ma anche l’attribuzione delle relative funzioni, risorse strumentali e finanziarie, nonché il conseguente transito del personale del medesimo Corpo.
 

In particolare, si segnala che dall’11 febbraio 2018, data dell’entrata in vigore del nuovo D.L.vo 228/2017, con riferimento all’organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, di cui al Codice dell’Ordinamento Militare (D.L.vo 66/2010), il Comando carabinieri per la tutela ambientale e il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare sono posti alle dipendenze del Comando per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, dal quale dipenderanno anche il Comando carabinieri per la tutela forestale e il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità e dei parchi.
Tale organizzazione, si ricorda, comprende reparti dedicati all’espletamento, nell’ambito delle competenze attribuite all’Arma dei carabinieri, di compiti particolari, o che svolgono attività di elevata specializzazione in materia di tutela dell’ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare.
 

Ulteriori disposizioni riguardano le nuove denominazioni, decorrenti dal 1° gennaio 2018, per i gradi dei ruoli forestali dei periti, dei revisori, degli operatori e collaboratori dell’Arma dei carabinieri.
 

Viene, poi, aggiunta un’ulteriore funzione nell’ambito di quelle attribuite all’Arma dei carabinieri, in virtù dell’assorbimento del Corpo forestale dello Stato (per l’elenco di tutte le nuove funzioni dell’Arma, si veda l’art. 7 del D.L.vo 177/2016).
Sempre dall’11 febbraio, infatti, è previsto che con protocollo di intesa tra l’Arma dei carabinieri ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco siano definite le operazioni di spegnimento a terra degli incendi boschivi nelle aree naturali protette di rilevanza nazionale e internazionale, e nelle altre aree protette secondo le modalità previste dalla legislazione vigente (ad eccezione delle acque marine con esse confinanti), svolte dalle unità specialistiche dell’Arma dei carabinieri.


Condividi: