L’Art.88 della Legge n. 77/2020, come modificato dal D.L. n. 104/2020 (Decreto Agosto), ha come obiettivo incentivare la formazione finanziata durante l’orario lavorativo per sviluppare nuove competenze o aggiornare il personale al fine di consentire la pronta ripresa dell’attività dopo l’emergenza sanitaria.

Infatti il Decreto Agosto prevede un corposo rifinanziamento del Fondo Nuove Competenze fino al 2021, ma per la sua effettiva efficacia dovremmo aspettare il decreto attuativo del Ministero del Lavoro in cui saranno presente i criteri e le modalità per utilizzare queste importati risorse.

Il predetto Fondo avrà una capienza di 730 milioni di euro, così partizionati: 430 milioni di euro per il 2020 e di 300 milioni di euro per l’anno 2021.

 

Art. 88 Fondo Nuove Competenze
  1. Al fine di consentire la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza epidemiologica, per l’anno 2020, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, con le quali parte dell’orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato “Fondo Nuove Competenze”, costituito presso l’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO.
  2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possono partecipare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonche’, per le specifiche finalita’, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che, a tal fine, potranno destinare al Fondo costituito presso l’ANPAL una quota delle risorse disponibili nell’ambito dei rispettivi bilanci.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalita’ di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa.

Il messaggio che traspare può essere riassunto in “senza formazione non c’è ripresa”.

 

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