La miscelazione dei rifiuti può essere definita come l’operazione consistente nella mescolanza, volontaria o involontaria, di due o più tipi di rifiuti aventi codici identificativi diversi dando origine ad una miscela per la quale invece non esiste uno specifico codice identificativo.


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Nel caso in esame alla Corte di Cassazione (sentenza n. 4976 del 1° febbraio 2019), la prova della miscelazione è stata legittimamente desunta dai verbali di sopralluogo e dagli accertamenti in conseguenza dei quali è emerso che alcuni spazi erano occupati, non solo da materiale ferroso proveniente dalla demolizione di autoveicoli, attività per la quale l’imputato era autorizzato, ma anche da rifiuti ferrosi e non ferrosi, di altro tipo, posto che in loco si era riscontrate tracce di olio e di altri liquidi.


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