Con la decisione di esecuzione (UE) 2019/300 del 19 febbraio 2019, in vigore dal 13 marzo 2019, la Commissione UE ha istituito il Piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, conformemente all’articolo 55 del regolamento (CE) n. 178/2002 (contestualmente abrogando la decisione 2004/478/CE), con l’obiettivo di ridurre al minimo la portata e l’impatto degli incidenti derivanti da alimenti o mangimi sulla salute pubblica, garantendo una preparazione rafforzata e una gestione efficace.

Il Piano, che definisce anche le procedure pratiche necessarie per una preparazione rafforzata e per la gestione degli incidenti, compresa una strategia di comunicazione, copre situazioni che richiedono un coordinamento rafforzato a livello dell’Unione e situazioni che richiedono l’istituzione di un’unità di crisi che riunisca la Commissione, gli Stati membri interessati e le pertinenti agenzie dell’Unione.

 

In particolare, il piano generale si applica a situazioni che comportano rischi diretti o indiretti per la salute pubblica derivanti da alimenti e mangimi, in particolare in relazione a qualsiasi pericolo di natura biologica, chimica e fisica negli alimenti e nei mangimi, rischi che verosimilmente le disposizioni in vigore non sono in grado di prevenire, eliminare o ridurre a un livello accettabile o che non possono essere gestiti in maniera adeguata mediante la sola applicazione di misure urgenti conformemente all’articolo 53 o all’articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002.

 

 

Tre le definizioni a tal fine individuate dalla Decisione 2019/300:

 

  • incidente: l’individuazione di un pericolo biologico, chimico o fisico negli alimenti, nei mangimi o nell’uomo che potrebbe comportare, o indicare, un possibile rischio per la salute pubblica in caso di esposizione allo stesso pericolo di più di una persona, o una situazione in cui il numero di casi nell’uomo o di rilevamenti di un pericolo sia superiore al numero prevedibile e in cui l’origine dei casi abbia una correlazione, o una correlazione probabile, con gli stessi alimenti o mangimi;
  • focolaio di tossinfezione alimentare: un focolaio quale definito all’articolo 2, punto 2), lettera d), della direttiva 2003/99/CE, quindi “un’incidenza, osservata in determinate circostanze, di due o più casi di persone colpite dalla stessa malattia e/o infezione, oppure la situazione in cui il numero di casi di malattia osservato sia superiore al numero prevedibile e i casi abbiano una correlazione, od una correlazione probabile, con la stessa fonte alimentare“;
  • coordinatore di crisi: una persona e il suo supplente, presso le istanze europee e le autorità competenti degli Stati membri, che agisce come punto di contatto unico per assicurare uno scambio di informazioni efficace tra tutte le parti coinvolte nel coordinamento del piano generale nonché l’efficienza del processo decisionale e degli interventi attuati, nell’ambito di competenza della propria organizzazione.

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