28/11/2024
CSS: è rifiuto speciale se rispetta le norme tecniche UNI
La risposta del MASE all'interpello
combustibile solido secondario RifiutiIl Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con la risposta all’interpello n. 214093 del 22 novembre 2024, ha fornito chiarimenti in merito alla classificazione del combustibile derivante da rifiuto/combustibile solido secondario (CSS, codice EER 19 12 10) decadente dalle attività intermedie di trattamento (TM/TMB/TBM) dei rifiuti urbani non differenziati (EER 20 03 01) e destinato a recupero energetico.
In particolare, premesso che la classificazione e attribuzione del codice EER è un onere che spetta al produttore dei rifiuti, il Ministero ha precisato che possono essere definiti CSS rifiuto con attribuzione del codice EER 19 12 10 solo i rifiuti che subiscono un trattamento meccanico il cui risultato è conforme a quanto stabilito dalla norma UNI EN ISO 21640:2021 “Combustibili Solidi Secondari – Classificazione e specifiche” e le cui operazioni di classificazione sono svolte all’interno di un sistema di gestione della qualità in conformità a quanto prescritto alla norma UNI EN 15358 “Combustibili solidi secondari – Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti particolari per la loro applicazione alla produzione di combustibili solidi secondari”.
Inoltre il produttore del CSS è tenuto ad indicare i valori di ulteriori parametri (in genere la concentrazione di metalli pesanti), i cui limiti non sono fissati nell’ambito della norma tecnica menzionata bensì sono stabiliti sulla base di accordi commerciali con l’acquirente del materiale che può indicare ulteriori parametri non obbligatori, al fine di effettuare la cosiddetta “specificazione”.
Pertanto, ha concluso il Ministero, il rifiuto decadente dalle attività di trattamento dei rifiuti urbani non differenziati potrà essere classificato come CSS rifiuto con attribuzione del codice EER 19 12 10, quindi essere classificato come rifiuto speciale e inviato ad inceneritori classificati come impianti di recupero, solo se rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione previste dalla norma, non potendosi in astratto classificarlo tale solo perché, come si legge nell’istanza di interpello, ritenuto “sostanzialmente diverso dal RSU in ingresso agli impianti di trattamento intermedio”.