E’ vigente dal 29 aprile la legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto-legge n.18/2020 (c.d. Cura Italia), il quale contiene almeno due norme di estremo interesse per quanto concerne la disciplina ambientale.

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L’art. 103 del provvedimento in tema di autorizzazioni prevede infatti al comma 2 che: «Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate».

Per quanto riguarda invece il deposito temporaneo, l’art. 113-bis dispone che: «Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi ».

Alcune regioni, tramite lo strumento delle ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 191 D.L.vo 152/2006, hanno già disposto queste estensioni su limiti quantitativi e temporali del deposito, ma mancava ancora un intervento legislativo nazionale che rendesse omogenea su tutto il territorio nazionale la possibilità di derogare, vista l’emergenza sanitaria, alle disposizioni generali.


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