24/08/2015
D.L. Enti territoriali convertito in legge
L. n. 125/2015: confermate le nuove nozioni di produttore, raccolta e deposito temporaneo di rifiuti
La Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2015 (S.O. n. 49) contiene l’attesa L. 6 agosto 2015, n. 125, di conversione del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 (c.d. D.L. Enti territoriali).
La L. n. 125/2015 precisa che gli artt. 1 e 2 del D.L. 4 luglio 2015, n. 92 (c.d. D.L. Salva aziende), che originariamente contenevano rilevanti modifiche normative in tema di rifiuti e AIA, sono abrogati. Restano peraltro validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi articoli.
Come già anticipato in precedenza le suddette modifiche sono riconfermate senza modificazioni: le novellate definizioni di “produttore di rifiuti”, “raccolta” e “deposito temporaneo” di rifiuti di cui all’art. 183, comma 1, D.L.vo n. 152/2006, così come le modifiche all’art. 29, comma 3, D.L.vo n. 46/2014 in tema di tempistiche autorizzative AIA, rimangono dunque immutate.
Si segnala inoltre che il D.L. Enti territoriali, come convertito in legge, contiene tra le altre una norma in materia di caratteristiche di pericolo dei rifiuti, con specifico riferimento alla caratteristica dell’ecotossicità (HP 14). Si legge difatti che “Allo scopo di favorire la corretta gestione dei Centri di raccolta comunale per il conferimento dei rifiuti presso gli impianti di destino, nonché per l’idonea classificazione dei rifiuti, nelle more dell’adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per l’attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP 14 “ecotossico”, tale caratteristica viene attribuita secondo le modalità dell’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) per la classe 9 – M6 e M7”.
Novità anche in materia di TARI e TARES: risulta infatti essere stata estesa anche a quest’ultima la facoltà, riconosciuta ai Comuni, di affidare l’attività di accertamento al soggetto gestore dei rifiuti, nonché la necessità di includere, tra le componenti di costo della TARI, anche “anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonchè al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)”.
La L. n. 125/2015 è entrata in vigore il 15 agosto 2015. (GG)