L’art. 6, comma 2, della l. n. 12/2019, che ha convertito il d.l. n. 135/2018 – con la quale il legislatore ha soppresso definitivamente il Sistema informatico di controllo per la tracciabilità dei rifiuti (cd. SISTRI) sostituendolo con il RENTRI (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti), gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente, dispone che “Dal 10 gennaio 2019, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: a) gli articoli 16, 35, 36, 39 commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, 9, 10 e 15, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205″.

Poiché l’art. 36 ha inserito, dopo l’art. 260, gli artt. 260-bis e 260-ter, si deve ritenere che quest’ultima disposizione non sia più in vigore con la conseguenza che la confisca del mezzo utilizzato per il trasporto di rifiuti resta disciplinata dall’art. 259, comma 2, D.L.vo n. 152 del 2006.

Così si è espressa la Corte di Cassazione penale con sentenza n.19324 del 8 maggio 2023.


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