Entra in vigore oggi, 6 agosto 2024, il Decreto ministeriale 17 giugno 2024 recante “Fondo per la decarbonizzazione e la riconversione verde delle raffinerie esistenti”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2024.

Il decreto, nello specifico, definisce i criteri e le modalità di assegnazione di un contributo in conto capitale per la riconversione totale o parziale delle raffinerie tradizionali esistenti, nonché’ le modalità di riparto delle risorse del Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle medesime raffinerie, disponibili a legislazione vigente e iscritte, anche in conto residui, sul capitolo n. 7663 dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

L’art. 3 del provvedimento dispone che possono accedere agli incentivi i soggetti giuridici titolari di una raffineria tradizionale esistente sul territorio italiano (c.d. beneficiari), che non hanno avviato gli interventi di cui all’art. 1 prima della pubblicazione della graduatoria ai sensi dell’art. 7, e che completano la realizzazione delle opere ammesse a finanziamento ed entrano in esercizio entro quarantotto mesi dalla pubblicazione della stessa graduatoria, la quale deve essere pubblicata entro e non oltre il 31 dicembre 2024.

Non è invece consentito l’accesso agli incentivi di cui al presente decreto:

a) alle imprese in difficoltà secondo la definizione di cui al punto 20 della comunicazione della Commissione «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà»;

b) ai soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui agli articoli 94, 95 e 96 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

c) alle imprese nei confronti delle quali penda un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno;

d) alle imprese che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

I requisiti per l’accesso agli incentivi e i criteri di esclusione sono definiti dall’art. 6, mentre le modalità di svolgimento della procedura per l’accesso al contributo e graduatoria sono disciplinate dall’art 7.

Quanto alle verifiche sugli impianti riconvertiti alla produzione dei biocarburanti liquidi sostenibili da utilizzare in purezza, l’art. 10 prevede che tali controlli siano eseguiti in via autonoma o congiunta, per le rispettive competenze, dal GSE e dal Comitato tecnico consultivo biocarburanti.
 

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