Con la sentenza n.45100 del 6 dicembre 2021 la VI sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema della applicabilità del D. Lgs n. 231/2001 alle società unipersonali.

Preliminarmente, i Giudici della Cassazione hanno precisato che “il problema dell’inclusione della società unipersonale nel raggio d’azione della disciplina della responsabilità da reato dell’ente è ben distinto, anche nella considerazione del legislatore, da quello dell’applicazione del d. Igs. n.231 del 2001 all’impresa individuale […] La società unipersonale è un soggetto giuridico autonomo e distinto dalla persona fisica dell’unico socio; un soggetto metaindividuale a cui la legge riconosce, in presenza di determinati presupposti, una personalità diversa rispetto a quella della persona fisica. Si tratta cioè di un soggetto che ha un proprio patrimonio autonomo, che costituisce un autonomo centro di imputazione di interessi, che ha una sua soggettività, che la legge fa discendere automaticamente in presenza di determinati presupposti. […] Le imprese individuali, di converso, possono anche avere un’organizzazione interna estremamente complessa, ma non sono enti e dunque per ciò solo sono escluse dall’ambito di applicazione della responsabilità degli enti“.

Ciò premesso, si dovrà necessariamente «accertare in concreto se, in presenza di una società unipersonale a responsabilità limitata, vi siano i presupposti per affermare la responsabilità dell’ente; un accertamento che non è indissolubilmente legato a criteri quantitativi, cioè di dimensioni della impresa, di tipologia della struttura organizzativa della società, quanto, piuttosto, a criteri funzionali, fondati sulla impossibilità di distinguere un interesse dell’ente da quello della persona fisica che lo governa, e dunque, sulla impossibilità di configurare una colpevolezza normativa dell’ente- di fatto inesigibile – disgiunta da quella dell’unico socio».

Nel caso di specie, la Cassazione ha sostenuto che «il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, essendosi limitato ad affermare che le società ricorrenti non costituirebbero un autonomo centro di interessi distinti dalla persona fisica – unico socio ed autore del reato presupposto – e dunque non sarebbero assoggettate al d. lgs n. 231, trattandosi di imprese sostanzialmente individuali. Un ragionamento viziato, in cui nessuna indicazione è stata fornita su come nel tempo dette società abbiano operato, sulle dimensioni delle imprese, sulla loro struttura , su quali siano stati i rapporti tra esse e l’unico socio, quale sia stata l’attività in concreto posta in essere, se sia distinguibile un interesse della società da quello del socio unico».


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