In tema di responsabilità degli enti ex D.L.vo 231/2001, anche nel caso in cui il reato presupposto di scarico illecito contestato al legale rappresentate della società sia dichiarato estinto per prescrizione, il giudice deve comunque procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito fu commesso che, però, non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato. Così si è espressa la Terza sezione dalla Cassazione Penale con la sentenza n.30685 del 4 agosto 2022.

Più precisamente, secondo il ricorrente la corte territoriale avrebbe dichiarato la prescrizione del reato contravvenzionale ascritto al legale rappresentate della società ma non avrebbe correttamente applicato le disposizioni previste dal D.L.vo 231/2001, art. 8, secondo cui, in presenza di una dichiarazione di estinzione del reato presupposto per prescrizione, il giudice nell’accertare e sanzionare la responsabilità amministrativa dell’ente beneficiario favorito dal reato stesso deve procedere, in via incidentale, all’accertamento effettivo di detto reato presupposto e tale accertamento non può risolversi in un mero giudizio di non manifesta insussistenza del reato. La Cassazione ha quindi ritenuto fondato il motivo del ricorso e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello competente.


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