La Cassazione penale (con la sentenza n. 47010) si è espressa su un caso riguardante un’associazione criminale indirizzata a compiere reati fiscali attraverso la costituzione di società cartiere, con l’emissione di fatture per operazioni inesistenti e l’intestazione fittizia di contratti di lavoro, operazioni dalle quali un’impresa edile aveva tratto un cospicuo vantaggio.

La Corte sul punto ha precisato in particolare che, ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa della confisca in capo all’ente ai sensi dell’art. 9 del D.L.vo 231/2001, è il momento consumativo del reato che rileva e non il momento di acquisizione del profitto.

Pertanto, sulla base di quanto stabilito dai principi di legalità e di irretroattività ribaditi dall’art. 2 del D.L.vo 213/2001, per l’applicazione della confisca occorre fare riferimento alla data di realizzazione delle condotte costituenti reato e non al momento di percezione del profitto stesso; il principio di legalità stabilito dall’art. 2 subordina difatti l’applicazione delle misure sanzionatorie ad una previsione legislativa espressa, sia in ordine all’illecito, sia in relazione al tipo di sanzione, precisando che deve essere entrata in vigore prima della commissione del fatto.

 

 

 


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