Sulla Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2024 è stato pubblicato il Decreto 11 aprile 2024 che definisce le competenze del personale ispettivo con compiti di polizia ambientale dell’Arma dei carabinieri:

“[…] a. vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell’ambiente, ai sensi della normativa internazionale, UE, nazionale e regionale di settore;
b. vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell’ecosistema forestale, ai sensi della normativa internazionale, UE, nazionale e regionale di settore, con particolare riguardo all’art. 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
c. vigilanza, prevenzione e repressione, per quanto attiene alla tutela dall’inquinamento atmosferico, idrico e acustico, alla salvaguardia del patrimonio naturale, agli indirizzi unitari e agli interventi operativi a tutela dell’equilibrio ecologico, ai sensi della normativa internazionale, UE, nazionale e regionale di settore;
d. sorveglianza e accertamento degli illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, ai sensi dell’art. 135 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e del relativo danno ambientale;
e. sorveglianza e accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti, nonché della repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti, ai sensi dell’art. 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
f. ispezioni e verifiche necessarie ai fini dell’espletamento delle funzioni attribuite, ai sensi dell’art. 197 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
g. asseverazione tecnica delle prescrizioni impartite, ai sensi dell’art. 318-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
h. vigilanza, prevenzione e repressione attinente al rispetto delle norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti e del traffico e dello smaltimento illecito di materiale radioattivo e afferente, ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101”.

Il Decreto definisce altresì i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive:

“1. L’attività ispettiva è svolta in conformità:
a. alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni, nonché ai «Piani nazionali anticorruzione» dell’Autorità nazionale anticorruzione, per quanto applicabili, oltre che ai principi di trasparenza, efficacia e imparzialità e alla normativa discendente;
b. al criterio di rotazione del personale ispettivo nell’esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzietà dell’intervento;
c. al rispetto dell’obbligo di astensione in caso di presenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale”.


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