Ieri, 24 febbraio 2021, è stata pubblicata una circolare di chiarimenti in ordine all’ attuazione del decreto 188/2020 sulla cessazione della qualifica di rifiuto della carta recuperata a firma di Assocarta, Comieco e Unirima.

Il documento, in particolare, si concentra sul definire al meglio gli adempimenti da seguire nel periodo transitorio durante il quale l’impianto può uniformarsi alle nuove disposizioni del decreto 188/2020.

Ecco il testo integrale della Circolare:

“In data 9 febbraio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 22 settembre 2020, n. 188, dal titolo “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Il decreto entra in vigore il 24 febbraio 2021 ma prevede un regime transitorio di 180 giorni disciplinato dall’articolo 7. Attualmente gli impianti sono autorizzati a produrre “materia prima seconda costituita da carta e cartone” ai sensi del d.m. 5 febbraio 1998. Il d.m. 188/2020 detta le caratteristiche della “carta e cartone recuperati” ed alcuni elementi essenziali del modello organizzativo a cui si devono attenere le imprese per la sua produzione. Le caratteristiche della “materia prima seconda costituita da carta e cartone” e della “carta e cartone recuperati” sono diverse e prevedono modelli organizzativi e produttivi diversi.

 
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Gli impianti che vogliono produrre “carta recuperata” hanno 180 giorni di tempo per riorganizzare il proprio processo di produzione e presentare all’autorità competente una domanda di aggiornamento della propria autorizzazione.

Presentata la domanda, visto che i tempi necessari agli enti per l’adeguamento delle autorizzazioni non sono stati definiti nel decreto, quindi nelle more dell’adeguamento, è data la possibilità di produrre fin da subito “carta e cartone recuperati” purché se ne attestino le caratteristiche con apposita dichiarazione di conformità redatta ai sensi dell’articolo 5 del decreto 188/2020.

 

In sintesi, per semplificare e per consentire a tutti i soggetti coinvolti di comprendere la natura dei materiali gestiti:

  • fintanto che l’impianto non ha modificato il proprio processo produttivo continuerà a produrre secondo le procedure già autorizzate e dovrà indicare sui documenti di trasporto che si tratta di “materia prima seconda costituita da carta e cartone conforme alle norme di cui al d.m. 5 febbraio 1998”;
  • successivamente alla richiesta di aggiornamento della propria autorizzazione (che comunque deve avvenire entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè entro il 23 agosto 2021) potrà cominciare a produrre secondo i nuovi criteri indicati dall’articolo 3 e dovrà indicare sui documenti di trasporto che si tratta di “carta recuperata ai sensi del d.m. 188/2020”, redigendo una dichiarazione di conformità per ogni lotto;
  • decorsi 180 giorni ed in assenza di una domanda di aggiornamento l’impresa non avrà titolo per garantire la cessazione della qualifica di rifiuto della carta e cartone trattati e dovrà gestirli come un rifiuto a tutti gli effetti.

 

Con riferimento alle analisi di verifica della qualità condotte da Comieco ai sensi del Documento Audit e Qualità dell’Allegato tecnico carta, i limiti di riferimento per la conduzione delle analisi saranno riferiti al d.m. 188/2020 a fronte di avvenuta domanda di aggiornamento dell’autorizzazione e relativa informazione a Comieco con modalità che saranno rese note attraverso il portale Comieco”.

 
 

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