Con il Decreto del Ministero dell’Ambiente 28 marzo 2018, n. 69, in vigore dal 3 luglio 2018, sono stati definiti i criteri specifici in presenza dei quali il fresato d’asfalto cessa di essere qualificato come rifiuto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 184-ter del D.L.vo 152/2006.

Rimandando l’analisi del provvedimento a un approfondito contributo di Stefano Maglia e Sabrina Suardi, si segnala che la Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento del Ministero dell’Ambiente ha fornito (nota prot. 16293 del 5 ottobre 2018) alcuni chiarimenti sull’interpretazione del D.M. 69/2018.

Innanzitutto, premesso che restano “valide ed efficaci tutte le disposizioni del D.M. 05/02/1998 inerenti i limiti quantitativi previsti nell’allegato 4, le norme tecniche di cui all’allegato 5 ed i valori limite per le emissioni di cui all’allegato 1, suballegato 2, o dalle autorizzazioni…”, la Direzione osserva che l’adozione del D.M. “ha determinato la cessazione dell’applicazione […] delle previsioni di cui al D.M. 5 febbraio 1998, ovviamente solo per i rifiuti di conglomerato bituminoso (codice EER 17.03.02)”.

Precisamente, il nuovo D.M. 69/2018 disciplina “solo i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto nelle attività che il D.M. 5 febbraio 1998 prevede al punto 7.6.3 lettere a), b) e c) dell’allegato 1”.

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Il provvedimento, infatti, trova le basi nel comma 2 dell’art. 184-ter, secondo il quale (in mancanza di criteri comunitari) i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto sono adottati “caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell’ambiente“, e non può, quindi, incidere su aspetti, quantitativi e condizioni necessari per poter operare in procedure semplificate di recupero.
 

Anche di questo tema ci occuperemo durante al Master “Gestione Rifiuti”, a Milano, dal 14 novembre al 12 dicembre 2018.

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