È in vigore da oggi, 16 maggio 2024, il DECRETO-LEGGE 15 maggio 2024, n. 63 (“Decreto Agricoltura”), recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2024.

In particolare, l’articolo 5 del provvedimento, modificando il D.Lgs. 199/2021, vieta l’installazione di impianti fotovoltaici a terra nelle zone classificate come agricole dai piani urbanistici, ma consente interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino un incremento dell’area occupata. Sarà tuttavia possibile realizzare impianti fotovoltaici in aree agricole in caso di progetti finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile o finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) o da altri progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.

Tra le altre misure, all’articolo 9 sono apportate modifiche al codice dell’ordinamento militare, di cui al D.Lgs. 66/2010, volte a rafforzare i poteri di controllo dell’Arma dei carabinieri nel settore agroalimentare.

Il decreto modifica inoltre il D.L. 39/23, disponendo all’articolo 11 che le autorità di bacino distrettuali individuino e trasmettano al Commissario straordinario, per il territorio di competenza, le misure più urgenti per il contrasto della crisi idrica, nonché per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche, affinché il Commissario straordinario le trasmetta alla Cabina di regia per l’approvazione.

Viene poi istituito all’articolo 12 il Dipartimento per le politiche del mare al fine di coordinare e promuovere l’azione strategica del Governo in materia.

Infine, l’articolo 14, con riguardo agli impianti di interesse strategico nazionale, interviene sulla procedura da seguire per la valutazione del rapporto di sicurezza di cui all’art. 17 del D.Lgs. 105/2015 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose), stabilendo che qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti dovessero risultare nettamente insufficienti, sarà disposta la limitazione o il divieto di esercizio.
 

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