Sulla Gazzetta Ufficiale del 1 giugno 2024 è stato pubblicato il Decreto 7 maggio 2024, recante “Modifiche all’allegato 2 del decreto 4 agosto 2022, recante: «Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani in attuazione della misura Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4, del PNRR»”.

La misura M2C4 – Investimento 3.4 Bonifica del «suolo dei siti orfani», con una dotazione di 500 milioni di euro, mira a ripristinare i terreni dei siti orfani, riducendo l’impatto ambientale e promuovendo l’economia circolare utilizzando le migliori tecnologie innovative di indagine disponibili per identificare le reali necessità di bonifica e consentire lo sviluppo di tali aree, anche per quanto riguarda l’edilizia abitativa, prevedendo, con riferimento al milestone M2C4-24, da raggiungere entro il 31 dicembre 2022, l’approvazione del Piano di azione e, con riferimento al target M2C4-25, da raggiungere entro il 31 marzo 2026, la riqualificazione di almeno il 70% della superficie del «suolo dei siti orfani» al fine di ridurre l’occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano.

Le Regioni Abruzzo, Campania, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia e Veneto hanno comunicato una diversa superficie del suolo interessata dagli interventi, anche in conseguenza dell’eliminazione e/o della sostituzione di siti orfani indicati nell’allegato 2 al decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022.

La modifica della superficie del suolo interessata dagli interventi rispetto a quella originariamente indicata comporta una modifica del Piano d’azione, avendo impatto sul conseguimento del target M2C4-25 («Riqualificare almeno il 70% della superficie del suolo dei siti orfani»).

La Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche, in accordo con la Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, ha chiesto alle Regioni Abruzzo, Campania, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia e Veneto, ai sensi dell’art. 12, comma 1, e dell’art. 4, comma 2, del decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, di presentare apposita istanza di ammissione al finanziamento, completa delle informazioni dei singoli interventi e, per ciascuna modifica proposta al decreto ministeriale, di fornire opportuna giustificazione allegando eventuale documentazione a supporto.

Benché le modifiche apportate riguardino unicamente le istanze di finanziamento delle sopra citate Regioni, si è reso opportuno sostituire integralmente l’allegato 2 al decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022.
 

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