E’ in vigore da ieri, 27 gennaio, il Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico“.

Il provvedimento, al Titolo III, stabilisce misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica; in particolare, si segnalano i seguenti articoli:

  • Art. 14 riduzione degli oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2022 con decorrenza dal 1 gennaio 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
  • Art. 15 – contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese energivore.
  • Art. 16 – Interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili: a decorrere dalla data del 1° febbraio 2022 e fino alla data del 31 dicembre 2022, sull’energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonché sull’energia elettrica immessa da impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, e’ applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia.
  • Art. 17Modifiche alla disciplina della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC: al fine di accelerare ulteriormente i processi autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e incrementare il livello di autosufficienza energetica del Paese, viene modificato l’articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  • Art. 18 – Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi

 

 


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