La Cassazione Penale, con la recente sentenza Num. 12642 del 22 aprile 2020, si è nuovamente espressa in tema di delega ambientale e responsabilità ad essa connesse.

In particolare, la Suprema Corte ha ribadito che nel caso di sussistenza dell’obbligo di controllo del delegante sul delegato, la condotta omissiva del delegante può integrare una responsabilità per omesso impedimento dell’evento ex articolo 40, comma secondo, del codice penale, in presenza di riconoscibili situazioni che potevano essere oggetto di verifica da parte dei deleganti.

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Nel caso in questione sono stati considerati come possibili situazioni oggetto di verifica “il superamento dei limiti massimi di rifiuti ritirati da terzi e la palese inosservanza delle aree di stoccaggio e suddivisione dei rifiuti previste dalla autorizzazione provinciale unite all’acquisto di rifiuti metallici in violazione delle prescrizioni”. Tali irregolarità sono stare ritenute “macroscopiche” e tali da non poter sfuggire alla possibilità di verifica da parte dei deleganti.

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