E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre il Decreto 2 settembre 2021 del Ministero delle infrastrutture e della moblità sostenibile, recante “Fondo per la rimozione delle navi, delle navi abbandonate e dei relitti“.

Va ricordato che l’art. 1, comma 728 e 729 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha previsto l’istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con una dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2021 e di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 finalizzato alla parziale copertura dei costi sostenuti dalle Autorità di sistema portuale per la rimozione delle navi, delle navi abbandonate e dei relitti, fino a un massimo del cinquanta per cento dei predetti costi. Il Decreto del 2 settembre stabilisce che le Autorità di sistema portuale che intendono accedere alle risorse del Fondo, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del Decreto, devono trasmettono alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita’ di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne, all’indirizzo di posta elettronica certificata dg.tm@pec.mit.gov.it, la domanda di accesso al fondo, corredata da tutta una serie di documentazione contenuta nello stesso Decreto.

Inoltre, l’art 4 del Decreto stabilisce, in ordine alla rimozione/spostamento e vendita della nave, che, nel caso in cui vi siano le condizioni per la vendita della nave ai fini del successivo reimpiego, le Autorità di sistema portuale affidano, tramite procedure ad evidenza pubblica, il servizio di rimozione/spostamento e vendita delle navi e dei relitti. Il servizio consiste nella messa in sicurezza, nella bonifica, nella rimozione/spostamento nonchè nel recupero ai fini della vendita dell’unità navale.

Mentre, l’art. 5, rubricato “Rimozione/spostamento e riciclaggio/demolizione” prevede che, al fine di provvedere alla rimozione/spostamento per il successivo riciclaggio/demolizione delle navi e dei relitti presenti negli spazi portuali nell’ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali, le Autorità di sistema portuale affidano il servizio tramite procedure ad evidenza pubblica, ove ne ricorrano le condizioni, degli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 nonchè di quanto previsto dal decreto ministeriale 12 ottobre 2017. Il servizio oggetto dell’affidamento di cui al comma 1 prevede la messa in sicurezza, bonifica, rimozione/spostamento ai fini del riciclaggio/demolizione dell’unità navale presso impianto autorizzato, nonchè l’ulteriore trattamento o smaltimento in impianti separati degli eventuali materiali pericolosi presenti a bordo. In caso di procedura di riciclaggio, l’appalto puo’ altresi’ prevedere il recupero integrale di tutti gli elementi prodotti dal riciclaggio della nave, compresi i motori, l’eventuale carburante presente a bordo, le attrezzature tecniche, il mobilio e quanto altro sia suscettibile di uso commerciale.


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