L’art. 185 bis del TUA (inserito dalla riforma del 2020) ha sostanzialmente confermato tutte le condizioni necessarie per configurare correttamente un deposito temporaneo.

Basta che ad un qualunque ente di controllo non si sia in grado di dimostrare la correttezza di queste condizioni e si rischia non solo la sanzione (ex art. 256 c. 2 TUA) relativa all’abbandono di rifiuti, ma specialmente quella relativa alla gestione non autorizzata dei rifiuti (art. 256 c. 1 TUA) che costituisce altresì uno dei reati presupposto del DLvo 231/01.

Tale posizione è stata recentemente confermata da Cass. Pen. 8 febbraio 2022, n. 4364 che così ha puntualizzato: “Il deposito temporaneo effettuato senza le dovute condizioni di qualità, di tempo, di quantità, di organizzazione tipologica del materiale e di rispetto delle norme tecniche richieste per la sua configurabilità ai sensi dell’art. 185 bis del D. L.vo n. 152 del 2006, integra il reato di “attività di gestione di rifiuti non autorizzata” ai sensi dell’art. 256, comma primo, del D. L.vo n. 152 del 2006”.

 

 

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