Con la recente nota n. 65777 dell’8 aprile 2024, il MASE ha risposto all’interpello della Regione Abruzzo che chiedeva se gli impianti di depurazione privi di autorizzazione ai sensi della Parte IV del D.L.vo 152/06 possano ricevere i fanghi derivanti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l’ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente ai fini del completamento del complessivo processo di trattamento, previa comunicazione all’autorità competente e nelle ipotesi di cui all’art. 110, comma 3, lett. c) e, in tal caso, di fornire chiarimenti in ordine alla documentazione necessaria al trasporto di detti fanghi.

Il Ministero, dopo ampia disamina, ha risposto che gli impianti di depurazione privi di autorizzazione ai sensi della Parte IV possono ricevere fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane ai sensi dell’art. 110, comma 3, lett. c), qualora essi non siano qualificati come rifiuti.

Limitatamente a tale fattispecie, condizione necessaria (ma non sufficiente) al fine dell’esclusione della sussistenza di tale qualifica è che i fanghi non abbiano ricevuto un trattamento depurativo completo. In secondo luogo, ai materiali conferiti ai sensi dell’art. 110, comma 3, lett. c) si applicano gli specifici obblighi di tenuta dei registri e dell’ulteriore documentazione di trasporto.

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