L’abbandono di rifiuti si caratterizza per il mero collocamento dei rifiuti stessi in un determinato luogo, senza quindi che vengano svolte attività precedenti o successive al conferimento del rifiuto.

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Diversamente, per le ipotesi di discarica abusiva, si richiede un comportamento abituale, come nel caso di plurimi conferimenti, ovvero un’unica azione, ma che sia comunque chiaramente finalizzata alla definitiva collocazione dei rifiuti in un luogo ben identificato.

Così si è espressa la Cassazione penale con la sentenza n. 27692 del 21 giugno scorso.


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