13/07/2015
Direttiva 2008/98/CE
Modificato l’Allegato II relativo alle operazioni di recupero dei rifiuti
La Direttiva (UE) 2015/1127 apporta alcune modifiche all’Allegato II della Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, che contiene un elenco (non esaustivo) delle operazioni di recupero.
Tali modifiche riguardano in particolare l’operazione R1 (“Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia”), applicabile ai rifiuti usati in sostituzione di combustibile o altri mezzi per produrre energia: gli impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani vi possono rientrare solo se la loro efficienza energetica raggiunge la soglia determinata applicando la formula già contenuta nell’Allegato II. L’intervento del legislatore comunitario si è reso necessario, come emerge dalla lettura dei “Considerando” della Direttiva, in quanto “Da prove tecniche è emerso che le condizioni climatiche locali nell’Unione influenzano i quantitativi di energia che possono essere tecnicamente usati o prodotti sotto forma di energia elettrica, riscaldamento, raffreddamento o vapore industriale da inceneritori destinati al trattamento di rifiuti solidi urbani”. Dai dati tecnici disponibili è emerso che “al fine di raggiungere la parità di condizioni nell’Unione è ragionevole prevedere una compensazione per gli impianti di incenerimento che risentono dell’impatto delle condizioni climatiche locali con un fattore di correzione climatico (Climate Correction Factor, CCF) applicabile alla formula R1”. Tale CCF dovrà essere basato sulle condizioni climatiche relative al sito degli impianti di incenerimento.
Conseguentemente, alla nota a pié di pagina (*) già riportata nella Direttiva 2008/98/CE relativamente all’operazione R1 è aggiunto il seguente testo:
«Il valore della formula di efficienza energetica sarà moltiplicato per un fattore di correzione climatico (Climate Correction Factor, CCF) come di seguito indicato
- 1. CCF per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità della normativa dell’Unione applicabile anteriormente al 1o settembre 2015.
CCF = 1 se HDD ≥ 3 350
CCF = 1,25 se HDD ≤ 2 150
CCF = – (0,25/1 200) × HDD + 1,698 quando 2 150 < HDD < 3 350 - 2. CCF per gli impianti autorizzati dopo il 31 agosto 2015 e per gli impianti di cui al punto 1 dopo il 31 dicembre 2029:
CCF = 1 se HDD ≥ 3 350
CCF = 1,12 se HDD ≤ 2 150
CCF = – (0,12/1 200) × HDD + 1,335 quando 2 150 < HDD < 3 350
(Il risultante valore di CCF sarà arrotondato a tre cifre decimali).
Il valore relativo ai gradi-giorni di riscaldamento (Heating Degree Days, HDD) dovrebbe corrispondere alla media dei valori degli HDD annuali per il sito dell’impianto di incenerimento, calcolata per un periodo di 20 anni consecutivi prima dell’anno per il quale viene calcolato il CCF. Per il calcolo del valore dell’HDD si applica il seguente metodo stabilito da Eurostat: HDD equivale a (18 °C – Tm) × d se Tm è inferiore o pari a 15 °C (soglia termica) ed equivale a zero se Tm è superiore a 15 °C; laddove Tm corrisponde alla media (Tmin + Tmax/2) della temperatura esterna in un periodo di “d” (days) giorni. I calcoli devono essere eseguiti su base giornaliera (d = 1), sommati fino a un anno.».
La Direttiva (UE) n. 2015/1127, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale UE n. L184 del 11 luglio 2015, entrerà in vigore il 31 luglio 2015 ma gli Stati membri dovranno recepirla entro il 31 luglio 2016. (GG)