Il 30 luglio 2024 entrerà in vigore la Direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni che promuovono la riparazione di beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828.

La nuova direttiva stabilisce norme comuni che rafforzano le disposizioni relative alla riparazione dei beni, al fine di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, garantendo nel contempo un elevato livello di tutela dei consumatori e dell’ambiente.

La direttiva si applica alla riparazione dei beni acquistati dai consumatori nel caso in cui si verifichi o diventi evidente un difetto del bene al di fuori della responsabilità del venditore ai sensi dell’articolo 10 della direttiva (UE) 2019/771.

È prevista la possibilità per i riparatori di fornire al consumatore il modulo europeo di informazioni sulla riparazione di cui all’allegato I alla direttiva. Tale modulo deve specificare in modo chiaro e comprensibile le condizioni di riparazione, quali l’identità del riparatore; l’indirizzo geografico in cui è stabilito il riparatore; il bene da riparare; la natura del difetto e il tipo di riparazione suggerito; il prezzo o, se il prezzo non può essere ragionevolmente calcolato in anticipo, il modo in cui il prezzo deve essere calcolato e il prezzo massimo per la riparazione; il tempo necessario per completare la riparazione; la disponibilità di beni sostitutivi temporanei durante il periodo di riparazione e i costi della sostituzione temporanea, se del caso, per il consumatore; il luogo in cui il consumatore consegna il bene per la riparazione; ove applicabile, la disponibilità di servizi accessori, quali rimozione, installazione e trasporto, offerti dal riparatore, nonché i costi dettagliati di tali servizi, se presenti, per il consumatore; il periodo di validità del modulo europeo di informazioni sulla riparazione; se del caso, informazioni aggiuntive.

Gli Stati membri devono garantire che, su richiesta del consumatore, il fabbricante ripari i beni per i quali e nella misura in cui sono previsti requisiti di riparabilità dagli atti giuridici dell’Unione elencati nell’allegato II alla direttiva. Il fabbricante non è tenuto a riparare tali beni qualora la riparazione sia impossibile e può subappaltare la riparazione al fine di adempiere al proprio obbligo di riparazione.

La riparazione deve essere effettuata gratuitamente o dietro pagamento di un prezzo ragionevole; deve essere eseguita entro un periodo di tempo ragionevole dal momento in cui il produttore ha il possesso fisico del bene, ha ricevuto il bene o ha avuto accesso allo stesso dal consumatore; il produttore può fornire al consumatore il prestito di un bene sostitutivo a titolo gratuito o a un costo ragionevole per la durata della riparazione; nei casi in cui la riparazione sia impossibile, il produttore può offrire al consumatore un bene ricondizionato.

È inoltre istituita una piattaforma online europea per la riparazione per consentire ai consumatori di trovare riparatori e, ove applicabile, venditori di beni ricondizionati, acquirenti di beni difettosi da ricondizionare o iniziative di riparazione guidate dalla comunità.

Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 31 luglio 2026.
 

Master ESG & Sustainability Manager da remoto in streaming
 


Condividi: