08/06/2015
Delitti ambientali
La lettura della L. n. 68/2015 proposta dalla Cassazione
La Corte di Cassazione, con la Relazione n. III/04/2015 del 29 maggio 2015, ha analizzato le norme contenute nella L. n. 68/2015 sui delitti ambientali, fornendone la propria interpretazione.
La Suprema Corte, nella disamina delle fattispecie, dedica maggiore attenzione alle nuove fattispecie penali ed alle relative criticità segnalate durante l’iter del provvedimento in questione.
Per quanto attiene il delitto di inquinamento ambientale (art. 452-bis, c.p.), si evidenzia come la nozione di inquinamento di cui all’art. 5, D.l.vo n. 152/2006 “sembra conservare la funzione di canone ermeneutico utile per qualificare, nelle sue concrete estrinsecazioni, ogni forma di alterazione peggiorativa dell’ambiente, laddove alla novella è assegnato il compito di definire il momento in cui una condotta di alterazione assume le connotazioni quali/quantitative del delitto di inquinamento vero e proprio”. A ciò si aggiunga che, secondo i giudici, non risulta chiara la distinzione fra “comprosissione” e “deterioramento”, come risultato della condotta materiale, così come ad esempio appare fumoso il concetto di “porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo”.
La fattispecie di cui all’art. 452-ter, c.p., (morte o lesioni come conseguenza non voluta del delitto di inquinamento ambientale), suscita invece qualche interrogativo, “nella misura in cui non si rinviene una analoga previsione anche con riferimento al reato di disastro”.
Relativamente al disastro ambientale (art. 452-quater, c.p.), la Cassazione rileva come il comma 2 (dedicato alle aree naturali protette o sottoposte a vincolo) rischi di “sovrapporsi con le “antecedenti” condotte di pericolo già contemplate nell’ordinamento come contravvenzioni (basti pensare all’art. 257 D. Lgs. 152/2006), a meno di non ipotizzare che la disposizione abbia una funzione di chiusura del sistema ed intenda coprire solo quei fatti colposi, oggettivamente idonei a cagionare un inquinamento o un disastro ambientale, che non integrino, già di per se stessi, una contravvenzione”.
Problemi di coordinamento normativo sono posti in luce anche per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies, c.p.), in quanto tale disposizione pare coincidere con l’art. 3 legge n. 704/1982 almeno nel caso in cui una delle condotte materiali vietate determini il pericolo di morte o lesioni.
La Suprema Corte analizza inoltre le fattispecie del ravvedimento operoso (art. 452–decies, c.p.), della confisca (art. 452-undecies, c.p.) e del ripristino dello stato dei luoghi e il reato di omessa bonifica (art. 452-duodecies, c.p.). (GG)