Il Tribunale di Vercelli, con la sentenza 178/2020, ha condannato il gestore di una discarica al pagamento di un contributo ambientale di più di tre milioni di euro a favore di un Comune della Provincia. Nel calcolo del contributo ambientale devono rientrare difatti, secondo il Tribunale, anche gli pneumatici fuori uso utilizzati come «materiali di ingegneria» per realizzare parti della discarica stessa.

Tra la società e il Consorzio dei Comuni (tra i quali il Comune oggetto della vicenda) era stata precedentemente stipulata una convenzione che sanciva l’obbligo per gestore della discarica di corrispondere, a favore dei Comuni, un importo in relazione al materiale usato per il riempimento della depressione centrale tra le due vasche di smaltimento della discarica.

Il gestore della discarica ha però sostenuto che gli pneumatici usati per il riempimento della discarica (che possono costituire materiali di ingegneria in base al decreto legislativo 36/2003) dovevano essere esclusi dal versamento di tale contributo poiché la stessa convenzione distingueva tra materiali di ingegneria (non soggetti al pagamento del contributo) e rifiuti veri e propri, utilizzati per il riempimento di una depressione.

La tesi non è stata però condivisa dal Tribunale, che ha sostenuto che gli pneumatici fuori uso, pur essendo indicati quali «materiale tecnico per coperture e viabilità», presentavano tutti i codici CER come rifiuti conferibili in discarica ed erano stati conferiti in impianto con specifico formulario, cioè come qualsiasi rifiuto. Concludendo, il Tribunale ha ritenuto che gli pneumatici interi fuori uso, anche se utilizzati come «materiale di ingegneria», una volta immessi in discarica come rifiuti per problemi di ricopertura e di livellamento delle pareti del fondo della stessa, generano un contributo a favore del Comune.

 


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