Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con la risposta all’interpello n. 214096 del 22 novembre 2024, ha fornito chiarimenti sulla definizione dei criteri di ammissibilità per specifici parametri secondo le modalità di cui all’allegato 7 del D.Lgs. n. 36/2003 per discariche rientranti nelle sottocategorie di discariche di cui all’articolo 7-sexies, comma 1, del medesimo decreto.

Nello specifico, il Ministero ha richiamato l’art. 7-sexies (“Sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi“) del D.Lgs. n. 36/2003 che, al comma 2, stabilisce che è l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione delle sottocategorie di discarica ad individuare specifici criteri di ammissibilità sulla base delle informazioni fornite in fase di richiesta dell’autorizzazione e sulla base della valutazione di rischio effettuata in conformità alle previsioni dell’Allegato 7.

Come riportato al punto 7.1 di tale allegato, al fine dell’effettuazione della valutazione di rischio, i richiedenti sono tenuti ad allegare alla domanda di autorizzazione i documenti previsti dall’articolo 8 del D.Lgs. n. 36/2003 con riferimento anche alla descrizione di tutte le tipologie e dei quantitativi totali dei rifiuti che dovranno essere smaltiti nella discarica e ciò per consentire all’autorità competente di introdurre, nell’atto autorizzativo, eventuali misure aggiuntive di tipo strutturale e gestionale necessarie a garantire che lo smaltimento in discarica avvenga senza rischi per la salute umana e per l’ambiente.

In chiusura, il Ministero ha precisato che l’autorizzazione di sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi ex art. 7-sexies, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2003 è cosa diversa rispetto all’autorizzazione in deroga di cui all’articolo 16-ter del medesimo decreto. Tale articolo disciplina, infatti, la possibilità di autorizzare in deroga valori limite più elevati per alcuni parametri, nel rispetto di specifiche condizioni, per le tipologie di discariche di cui agli articoli 7-quater “Discariche per rifiuti inerti”, 7-quinquies “Discariche per rifiuti non pericolosi”, 7-septies “Discariche per rifiuti pericolosi” e 7-octies “Criteri di ammissibilità in depositi sotterranei”.


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