Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con la nota prot. n. 182253 dell’8 ottobre 2024, ha risposto all’interpello formulato dalla Regione Lazio che chiedeva chiarimenti circa la disciplina delle deroghe per i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica e, in particolare, in merito alla disposizione di cui all’articolo 16-ter, comma 1, lettera c) e c-bis), del D.lgs. n. 36 del 2003 così come modificato dal D.lgs. n. 121 del 2020.
 
Nel riscontro il Ministero ha precisato quanto segue:
 
in assenza di uno specifico regime transitorio e in applicazione del principio generale “tempus regit actum” deve ritenersi che le autorizzazioni già rilasciate alla data del 29 settembre 2020, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 121 del 2020, restino valide fino a loro rinnovo, riesame con valenza di rinnovo o modifica sostanziale.
 
Considerato il tempo trascorso dal 1° luglio 2022, data indicata per la decorrenza dei nuovi limiti al regime derogatorio in esame, resta inteso che le autorizzazioni rilasciate a partire da tale data devono rispondere ai parametri indicati dalla lettera c-bis), comma 1, dell’articolo 16-ter del decreto legislativo n. 36 del 2003 nonché delle ulteriori condizioni previste dallo stesso articolo”.
 
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