Sul sito del MITE è stato pubblicato il riscontro ad un nuovo interpello avente ad oggetto la consegna dei registri di carico e scarico delle discariche ex art. 190, comma 10 del D.Lgs 152/2006.

In particolare, è stato chiesto al Ministero un parere sull’interpretazione del concetto “termine dell’attività” contenuto nell’articolo 190, comma 3, del Dlgs 152/2006 nella versione previgente alle modifiche apportate dal Dlgs 205/2010 e sulla modalità e tempistica di conservazione della documentazione ricevuta dalla autorità che ha rilasciato il titolo abilitativo all’esercizio dell’impianto al termine della fase post operativa della discarica.

Sul punto il MITE precisa che “il momento in cui il gestore è tenuto a consegnare la documentazione all’ente che ha rilasciato il titolo abilitativo all’esercizio dell’impianto, sia nella norma previgente al d.lgs. 205/2010 che nella norma vigente, è riconducibile alla conclusione della gestione post-operativa dell’impianto medesimo.

Tuttavia, bisogna anche tenere presente che:nel momento in cui i registri di carico e scarico vengono acquisiti dall’autorità competente, gli stessi costituiscono un documento amministrativo detenuto dalla pubblica amministrazione e rientrano nella disciplina prevista dal DPR 28 dicembre 2000, n.445, recante “Testo Unico in materia di documentazione amministrativa”. Pertanto si rinvia a tali disposizioni comprendenti, tra l’altro all’articolo 68, l’adozione da parte di ogni amministrazione di un proprio piano di conservazione, integrato con il sistema di classificazione degli atti, quale strumento tecnico in cui sono definiti i tempi di conservazione della documentazione prodotta ed acquisita, superati i quali è possibile procedere ad operazioni programmate ed organiche di selezione e scarto”.

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